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 Circolare Min Interno del 15/1/2008 prot. 277
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ci_carioca25
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Inviato il -  17/01/2008  :  14:07:27
Circolare del Min dell'Interno del 15 gen 2008 prot. n. 277 - Direttiva del Min dei Trasporti sulle linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan


Di seguito il testo della circolare che chiarisce (si spera definitivamente) che molti dei divieti solo per camper non sono legittimi.
Il documento e' anche scaricabile nella sezione Download -> lettere del Ministero

Inoltre di seguito vado ad elencare (elenco che manterro' aggiornato) tutte gli altri documenti (direttive, circolari) di particolare importanza di cui sono a conoscenza.
Aggiungo che questi documenti sono disponibili e scaricabili nella sezione Home >> Downloads >> documenti >> lettere del Ministero" del sito del Movimento Camperisti

Ivano.

PS: l'argomento e' ampiamente trattato anche su CoL in http://www.camper.netsurf.it/forum06/topic.asp?TOPIC_ID=37139

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Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo

Direzione Generale UTG
Prot. Uscita del 15 gennaio 2008
Numero: 0000277
Classifica: M/

ROMA 14 gennaio 2008

AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO - TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO - BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA – AOSTA

E p.c.:
AL DIPARTIMENTO DI P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO - SEDE


OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse alle SS.LL. affinchè ne tengano conto nell’esercizio delle relative competenze.
Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare:
• L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett. m) del Codice della Strada).
• Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1).
• La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2).
• Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3).
• E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).
• Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).
• I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3).



• Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett. b) ).
• Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett. d) ).
• Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett. F )).
• Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett. a) ).
• Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett. e) ).
• Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett. f) ).
• Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett. h) ).

Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del proprio territorio.
Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli.

Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. A seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dei Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento.

Già con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:

• la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli;
• la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;
• l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan.

• la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.
Tali principi, contenuti nella Legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada. L’art. 185 dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan) al 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue.

Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 è “inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale …”. Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini.
Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”.

In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica.
Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”.
Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.
Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.
Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”..


Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata.
L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli).
E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”.
Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima.

Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso.
Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli.
Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata.
E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.

Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.
Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc…..
Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione).
Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro.
In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato.

Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12.

IL DIRETTORE GENERALE
Penta

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altri documenti (direttive, circolari) di particolare importanza

- nota Ministero llpp del 4-7-1997 Prot 2569

- Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP" (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000)

- lettere del Ministero dei Trasporti a comuni anti-camperisti (da inserire)

- lettera del Ministero dei Trasporti datata 2 aprile 2007

- Circolare del Ministero dell'Interno del 15 gen 2008 prot. n. 277

- lettera del Ministero dei Trasporti all' ANCI su circ Min. Int. nr 277 del 15gen08

- circolare dell' Unione Province d'Italia nr 631 del 18 aprile 2008

- circolare del Corpo Forestale dello Stato 1721/3B del 7 maggio 2008

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rudyprea
Moderatore


1256 Messaggi
Inviato il - 17/01/2008 :  14:47:41   Post 1 di pagina 1
fosse la prima !!!!!!!!!

ciao rodolfo-manuelaTorna a inizio pagina

ci_carioca25
Amministratore


3015 Messaggi
Inviato il - 17/01/2008 :  15:26:51   Post 2 di pagina 1

Questo documento e' molto diverso (e piu' importante) delle precedenti "semplici" lettere inviate dal Ministero dei Trasporti (lettera del 2 aprile 2007 e le tante altre inviate ai comuni anti-camperisti) in quanto e' l’ “ufficializzazione” da parte del Min. dell'Interno (in quanto circolare inviata a tutti i Prefetti) della lettera del Ministero dei Trasporti datata 2 aprile 2007

Sarebbe stato ancora meglio se tale circolare fosse indirizzata ANCHE a TUTTI i sindaci d’Italia… (questo in quanto potrebbe succedere che i sindaci, in quanto in “teoria” non a conoscenza di tale circolare”, CONTINUINO ad emettere ordinanze illegittime anticamper e quindi in caso di multa non rimarrebbe che percorrere la solita strada ovvero quella del ricorrso presso i Prefetti che pero’ essendo UFFICIALMENTE a conoscenza della circolare si comporteranno di conseguenza).

Vedremo ora cosa succedera’ : come verra’ “interpretata”, se verra’ rispettata o meno (dai sindaci), se in caso di ricorsi verra’ presa in considerazione o meno (dai Prefetti, dai GdP, da altri giudici)…

Ciao,
Ivano.

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Peppo
Moderatore


398 Messaggi
Inviato il - 17/01/2008 :  15:52:44   Post 3 di pagina 1
Ai sindaci dovrà essere inviata dal Prefetto. Questa è la procedura burocratica.

Ciao a tutti PeppoTorna a inizio pagina

ci_carioca25
Amministratore


3015 Messaggi
Inviato il - 17/01/2008 :  16:59:29   Post 4 di pagina 1
Peppo
quote:

Ai sindaci dovrà essere inviata dal Prefetto. Questa è la procedura burocratica.

Grazie (non lo sapevo, che bello che ci sia qualcuno del "mestiere" ) e bene xche' cio' significa che volenti o nolenti ne saranno ufficialmente informati e dovranno rispettarla (si spera ).

Ivano.

PS: quindi confidiamo che i Prefetti provvedano in fretta...


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aura
Moderatore


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Inviato il - 17/01/2008 :  17:57:24   Post 5 di pagina 1
L'ho letta proprio volentieri! L'ho stampata e l'ho messa nei documenti camper. Spero che,come detto da Peppo,ne siano informati tutti gli addetti ai lavori. Ciao Aura

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ci_carioca25
Amministratore


3015 Messaggi
Inviato il - 17/01/2008 :  18:37:02   Post 6 di pagina 1

Ricordando che vi era stata una interrogazione parlamentare che chiedeva per l'appunto di mettere a conoscenza tutti i prefetti della lettera del Min dei Trasporti datata 2 aprile 2007 (si veda in http://www.movimentocamperisti.com/topic.asp?TOPIC_ID=580&FORUM_ID=16&CAT_ID=5) , che ne dite se inviamo una email di ringraziamento all'On. Poretti e agli altri. On. firmatari della interrogazione parlamentare ?

Ciao,
Ivano.


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aura
Moderatore


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Inviato il - 17/01/2008 :  20:07:40   Post 7 di pagina 1
Direi di sì. Ciao Aura

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volma
Senior Member


169 Messaggi
Inviato il - 18/01/2008 :  00:08:56   Post 8 di pagina 1
Mi associo alla mail di ringraziamento.

volmaTorna a inizio pagina

ci_carioca25
Amministratore


3015 Messaggi
Inviato il - 18/01/2008 :  08:51:16   Post 9 di pagina 1

Di seguito il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

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Comunicato stampa ANCC del 17 gennaio 2008

Fissa la libera circolazione stradale e la libera sosta delle autocaravan il MINISTERO DELL’INTERNO con circolare prot. n. 0000277 del 15 gennaio 2008, in recepimento della Direttiva del MINISTERO DEI TRASPORTI.

Hanno trovato riscontro operativo i ripetuti interventi dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, infatti, il Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 0000277 del 15 gennaio 2008, in recepimento della Direttiva del Ministero dei Trasporti, ha fissato la libera circolazione stradale e la libera sosta delle autocaravan.

Determinante per il conseguimento delle direttive per la libera circolazione stradale e la libera sosta delle autocaravan è stata la collaborazione, la disponibilità e l’impegno con l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti del Sen. Giovanni Bellini, dell’On. Donatella Poretti, dell’On. Giovanni Crema, dell’On. Beltrandi Marco, dell’On. D’elia Sergio, dell’On. Mellano Bruno, dell’On. Maurizio Turco che hanno presentato interrogazioni parlamentari fino al luglio 2007 e poi messo in campo ripetute istanze ai due Ministeri interessati.

Decisiva per la libera circolazione stradale e la libera sosta delle autocaravan nel rispetto del Codice della Strada è stata l’opera e la professionalità degli appartenenti al Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII che pur decimati nell’organico hanno analizzato le istanze e prodotto direttive, lettere e documenti riassuntivi importanti come lettera datata 2 aprile 2007 inviata all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Tempestiva è stata l’opera e la professionalità degli appartenenti al Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo - Direzione Generale UTG che hanno analizzato il tema e prodotto una circolare che sicuramente eviterà l’attivazione di assurdi e onerosi ricorsi.
Per quanto sopra, essendo pacifico che gli Uffici Depenalizzazione delle Prefetture procederanno all’accoglimento dei ricorsi dei camperisti, azione che abbiamo già visto in atto in quanto basata anche sulla lettera Ministero dei Trasporti del 2 aprile 2007, confidiamo che i Sindaci procedano alla revoca delle ordinanze anticamper, rimuovendo la relativa segnaletica stradale.
Qualora un sindaco persista nell’ignorare il Codice della Strada e le direttive di detti Ministeri, mantenendo i divieti e costringendo le famiglie in autocaravan a presentare onerosi ricorsi che andrebbero anche oberare gli uffici pubblici, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti aiuterà le famiglie in autocaravan ad inviare precise istanze:
• alla Procura della Corte dei Conti (richiesta di verifica sulla corretta gestione del pubblico denaro)
• alla Procura della Repubblica (richiesta di verifica sulla sussistenza del reato di omissione di atti d’ufficio).

Il testo integrale aprendo:
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/99%20Comune%20Divieti/99%20index.htm

Pier Luigi Ciolli
Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti
www.coordinamentocamperisti.it
e-mail info@coordinamentocamperisti.it
via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE
telefono 055 2340597 - fax 055 2346925

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vapoluz
Amministratore


1082 Messaggi
Inviato il - 18/01/2008 :  12:37:14   Post 10 di pagina 1
qualcuno su col sostiene già che è un passo indietro, ma a me invece fà una buona impressione, speriamo bene.
d'accordo per lettera di ringraziamento.
ciao
Valerio

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ci_carioca25
Amministratore


3015 Messaggi
Inviato il - 18/01/2008 :  12:54:53   Post 11 di pagina 1
Ho visto (uno dei "soliti noti", non mi stupisco del suo intervento in quanto perfettamente coerente con i suoi precedenti) , che "sparlino" pure ... Prima ce l'avevano con il fatto che le lettere del Ministero (quella del 2 aprile 2007 e le altre tante inviate ai comuni anti-camperisti) non erano "ufficiali" (inoltre "denigrando" l'operato del Ministero) , ora che invece la direttiva e' ufficiali in quanto inviata a tutti i Prefetti si devono "inventare" qualcosa d'altro...
Intanto, gia' la decisione del Prefetto di TO di annullare un verbale anche basandosi su quanto indicato nella lettera del Min del 2 aprile 2007 la dovrebbe dire lunga... (si veda in http://www.movimentocamperisti.com/topic.asp?TOPIC_ID=707&FORUM_ID=16&CAT_ID=5).

Per la lettera di ringraziamento, la preparo e poi chiedo agli amici Camperisti-ITA se la vogliono firmare insieme a noi.

Ciao,
Ivano.

^^^^^^^
e-mail: ci_carioca25@yahoo.it
web: Movimento Camperisti (fond) - www.movimentocamperisti.com
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volma
Senior Member


169 Messaggi
Inviato il - 19/01/2008 :  00:20:50   Post 12 di pagina 1
Lo metto anche in questo forum x dargli + visibilità.
<<<
Comincia a muoversi..... questa l'ho ricevuta dall'ANCC:
°°°°°
CIRCOLAZIONE STRADALE / AUTOCARAVAN

Comunicato stampa ANCC del 18 gennaio 2008

Carrara ottempera subito la circolare prot. n. 0000277 del 15 gennaio 2008 del MINISTERO DELL’INTERNO sulla libera circolazione stradale e la libera sosta delle autocaravan.

la circolare prot. n. 0000277 del 15 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno (Il testo integrale aprendo: http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/99%20Comune%20Divieti/99%20index.htm ) sulla libera circolazione stradale e la libera sosta delle autocaravan ha trovato subito applicazione a Carrara.
Gli operai del Comune sono stati visti mentre rimuovevano le due sbarre anticamper e le relative segnaletiche in Via Maestri del Marmo; mentre coprivano le segnaletiche stradali anticamper in Via Bassagrande e Via Comano (perimetro intorno al campo scuola). Ovviamente attendiamo la rimozione di dette segnaletiche provvisoriamente coperte nonché delle segnaletiche anticamper “stagionali” installate dal Comune nel lungomare Colombo e viale Vespucci.

Pier Luigi Ciolli
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
°°°°°
Dai che forse cominciano ad adeguarsi anche i Comuni!

volma
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aura
Moderatore


1627 Messaggi
Inviato il - 19/01/2008 :  11:56:37   Post 13 di pagina 1
Lo spero vivamente volma! O per lo meno mi e ci auguro di avere con questa circolare un'"arma" in più per combattere certi soprusi. Ciao e grazie Aura

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ci_carioca25
Amministratore


3015 Messaggi
Inviato il - 21/01/2008 :  08:51:45   Post 14 di pagina 1

Oltre alla lettera di ringraziamento all'On. Poretti, altra iniziativa che potremmo mettere in campo e' l'invio di una nuova email all'ANCI.

Ciao,
Ivano.


^^^^^^^
e-mail: ci_carioca25@yahoo.it
web: Movimento Camperisti (fond) - www.movimentocamperisti.com
web: Camperisti-ITA (mod) - www.camperisti-ita.135.it
web: Gruppo yahoo "CamperistiITA_CHAT" (mod) - it.groups.yahoo.com/group/CamperistiITA_CHATTorna a inizio pagina

vapoluz
Amministratore


1082 Messaggi
Inviato il - 21/01/2008 :  09:27:30   Post 15 di pagina 1
dici che non lo sanno già?.....avranno sicuramente le scatole girate per questa cosa, vuoi infierire?
ciao
Valerio

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